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Data di pubblicazione: 25 febbraio 2004

Autobus

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 Gennaio 2004 (GU n. 42 del 20-2-2004 ) Modificazioni al decreto ministeriale 18 aprile 1977, concernente le caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nel - supplemento ordinario - alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 14 gennaio 1983, recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1983;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 1° giugno 2001, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 18 aprile 1977 concernente le caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni in materia di colorazione degli autobus;
Considerato il venir meno, in seguito ai processi di integrazione e liberalizzazione comunitari, della esigenza di una colorazione esterna imposta per norma;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004
Il Ministro: Lunardi

D.M. 18 aprile 1977
Caratteristiche costruttive degli autobus
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Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 19 maggio 1977, n. 135.

3. Colorazione.
I veicoli destinati al servizio pubblico di linea sono individuati esternamente dalla colorazione fondamentale indicata a fianco di ciascuna categoria:
urbano e suburbano: giallo-arancio; interurbano su linee a concessione regionale: azzurro; interurbano su linee a concessione statale: rosso o azzurro; gran turismo: celeste e grigio chiaro.
Le caratteristiche costruttive dei veicoli destinati al servizio pubblico di linea su linee a concessione statale possono essere le stesse di quelle dei veicoli destinati al servizio di gran turismo ad eccezione della distanza intercorrente fra i sedili e della relativa sistemazione, le quali restano quelle stabilite per il servizio pubblico di linea interurbano, come definito nell'art. 3 del citato decreto.
Gli scuolabus ed i miniscuolabus sono individuati esternamente dalla colorazione fondamentale giallo-limone.
Gli altri veicoli adibiti al servizio privato debbono avere colorazioni differenti da quelle sopraindicate.
Per i veicoli adibiti a noleggio da rimessa può essere fatto ricorso parzialmente alle colorazioni proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, purché combinate con colori diversi in modo che nel complesso non possano sorgere dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene.
I veicoli di linea autorizzati ad effettuare anche il servizio di noleggio con conducente mantengono la propria colorazione.
Le zone per la ripartizione dei colori sui veicoli, ivi comprese le zone o gli elementi che possono avere colorazione diversa da quella fondamentale, le coordinate colorimetriche delle vernici ed i relativi campioni di riferimento sono stabiliti in tabelle d'unificazione a carattere definitivo.
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